DISCARICA DI MELICUCCA’: ANCORA SULL’ORDINANZA DEL F.F. DELLA CITTA’ METROPOLITANA

01 settembre 2022

DISCARICA DI MELICUCCA’: ANCORA SULL’ORDINANZA DEL F.F. DELLA CITTA’ METROPOLITANA

Giorni addietro mi sono soffermato su alcuni aspetti di debolezza e, quindi, di illegittimità dell’ordinanza contingibile ed urgente di apertura della discarica di Melicuccà adottata dal Sindaco f.f. della Città Metropolitana di Reggio Calabria Avv. Carmelo Versace.

Sul punto vedi:

https://www.studiolegalesaffioti.it/sulla-discarica-di-melicucca-adire-subito-il-tar-/news/113/2022/8/10

Oggi porrò l’attenzione su un altro evidente profilo di inammissibile disallineamento legislativo di un così importante provvedimento amministrativo, che considero inaccettabile perché forse è quello che desta maggiore rabbia in tutti noi.

L’ordinanza sindacale, a parte la insussistenza dei presupposti di cui all’art. 191 d.lgs. n. 152/2006, cerca di reggersi su tre principali pilastri motivazionali:

  1. L’ordinanza n. 45/2022 della Regione Calabria;
  2. Lo STUDIO PER IL DIMENSIONAMENTO PRELIMINARE E DEFINITIVO DELLE AREE DI SALVAGUARDIA DELLA SORGENTE VINA (ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/06) BACINO IDROGRAFICO DEL TORRENTE ARENA (RC);
  3. Un paradossale richiamo al principio di precauzione.

Sul primo punto, già avevo evidenziato in un precedente contributo come fosse improprio quel richiamo per sopraggiunta inefficacia della stessa:

https://www.studiolegalesaffioti.it/discarica-melicucca-sullordinanza-presidente-regione-calabria-n-45-2020/news/115/2022/8/28.

Vorrei, invece, qui appresso porre in risalto un altro grave motivo di precarietà giuridica dell’ordinanza di apertura discarica della Città Metropolitana di Reggio Calabria che attiene alla violazione della normativa sul procedimento amministrativo e, in specie degli artt. 3 e 6 della legge n. 241/90 con conseguente illegittimità del provvedimento per violazione di legge, eccesso di potere per errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, travisamento, omesso esame di profili determinanti in fatto ai fini del decidere, contraddittorietà, incongruenza, difetto di motivazione.

Peraltro una grave lacuna, su di un aspetto che avrebbe imposto maggiore rigore legislativo e precauzionale.

Il riferimento è alle indagini condotte dal CNR.

Va premesso che proprio in attuazione dell’OPGR n. 45/2020 e, specificatamente, sul punto 1, recante “Lavori di ripristino I° lotto discarica”, la Città Metropolitana affidava, per un importo complessivo di euro 91.378,0, di cui € 74.900,00 per compenso delle attività in convenzione ed €. 16.478,00 per IVA al 22%, l'attività di indagine ambientale per la valutazione delle possibili interferenze della discarica di Melicuccà con la sorgente Vina.

Trattavasi, quindi, di un importante atto istruttorio procedimentale a titolo oneroso, posto in essere con un ben preciso scopo di valutare la vulnerabilità della sorgente VINA e, per tale ragione, inserito all’interno dell’iter di attivazione del I lotto della discarica di Melicuccà, dei cui esiti la Città Metropolitana di Reggio Calabria avrebbe dovuto tenere conto anche, ma non solo, nella stesura motivazionale dell’ordinanza di apertura discarica.

I risultati giunti non hanno palesato un quadro favorevole all’apertura di quella discarica.

Nella specie, infatti, il CNR ha dato conto di un quadro allarmante:

“I rilievi geofisici e geologici hanno messo in evidenza quanto segue:

1. Al di sotto dell’area di discarica è presente un sistema di accumulo di sacche d’acqua nelle sabbie plioceniche ed in parte anche nella formazione granitoide fortemente fratturata;

2. Queste sacche idriche presenti nel sottosuolo dell’area di discarica sono alimentate dalle acque meteoriche ed in parte dal flusso idrico proveniente dalla parte sud dell’area di discarica;

3. I contributi idrici suddetti vengono intercettate da lembi limosi presenti nella parte alta delle sabbie plioceniche, sicché questo genera l’allineamento di sorgenti presenti alle quote di 520-525 m.

Inoltre queste acque possono continuare il loro flusso per ruscellamento e fornire contributo di entità non definibile, alle acque prima del torrente Arena e successivamente del torrente Vina;

4. Le suddette sorgenti, almeno quelle di competenza del versante ad est dell’area di discarica, vengono alimentate anche da acque sotterranee provenienti dell’area di discarica;

5. La presenza di fratturazione sub-verticale nella formazione granitoide consente il collegamento di queste sacche idriche superficiali dell’area di discarica con quelle più profonde presenti nella formazione granitoide fratturata.”.

Ed ha concluso sostenendo che “…sulla base di quanto detto possiamo ritenere che le acque sotterranee o sacche idriche in prossimità dell’area di discarica possono interferire anche se in modo indiretto, con quelle che presumibilmente alimentano la sorgente del torrente Vina.”.

A questo punto, v’è da porsi una serie di domande, che sarebbero infinite, ma che per ovvie ragioni cercherò di restringere nella loro elencazione.

  1. Perchè il Sindaco f.f. Versace nell’adozione della Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente non ha tenuto conto degli esiti del CNR, omettendo anche di farne qualsivoglia riferimento nel corpo del provvedimento sebbene si trattasse di un atto istruttorio ritenuto importante, a tal punto da comportare un esborso economico elevato?
  2. Perchè il Sindaco f.f. Versace nell’adozione della Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente non ha tenuto conto degli esiti del CNR e si è addirittura disallineato da esse, contraddicendole nel momento in cui ha dato seguito all’apertura della discarica senza attendere almeno la stesura della carta di vulnerabilità della sorgente VINA, facendo riferimento, incredibilmente, al principio di precauzione?
  3. Perché il Sindaco f.f. Versace nell’adozione della Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente non ha affrontato, motivandolo ai sensi dell’art. 3 della l. n. 241/90, il perché del disallineamento del provvedimento dalle risultanze istruttorie (esiti CNR), omettendo così di valutare e/o di considerare profili determinanti in fatto ai fini del decidere, contraddicendoli palesemente?

Quesiti legittimi e pregnanti che meritano urgentemente di essere sottoposti, sotto forma di impugnativa del provvedimento, innanzi al TAR competente a decidere.

Infatti, limitandoci a questo aspetto, in questo modo, il F.F. ha violato il principio di legge che si sostanzia nel vincolo dell’autorità amministrativa decidente alle risultanze istruttorie, di cui all’art. 6, comma 1, lett. e. della l. n. 241/90.

Ma non solo.

Ha sfregiato l’art. 3 della l. n. 241/90 che impone l’obbligo motivazionale ad ogni provvedimento amministrativo, salvo ben limitate e tassative eccezioni.

Dal provvedimento impugnato non è in alcun modo possibile individuare l’iter logico seguito dal f.f. nell’adozione dell’atto in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie ed, inoltre, il perché si sia voluto svincolare da queste ultime.

Tutto questo è incredibile, ma nella nostra terra anche ciò che dovrebbe apparire scontato e necessario, diventa causa di preoccupazione.

Avv. Pasquale Saffioti

Archivio news

 

News dello studio

lug18

18/07/2024

Giudice di Pace Messina: “Alle rilevazioni effettuate con dispositivi di rilevazione velocità approvati (e non anche omologati) non può attribuirsi valore di prova.”

Giudice di Pace Messina: “Alle rilevazioni effettuate con dispositivi di rilevazione velocità approvati (e non anche omologati) non può attribuirsi valore di prova.”

Giudice di Pace Messina: “Alle rilevazioni effettuate con dispositivi di rilevazione velocità approvati (e non anche omologati) non può attribuirsi valore di prova.”.   “Tutti

giu26

26/06/2024

Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Torino - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta

Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Torino - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta

Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Torino - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta  "...…da un punto di vista letterale risulta palese

mag24

24/05/2024

Corte di Appello Messina, Appalto Privato: “La garanzia ex art. 1667 cod civ. non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o conoscibili”

Corte di Appello Messina, Appalto Privato: “La garanzia ex art. 1667 cod civ. non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o conoscibili”

Corte di Appello Messina, Appalto Privato: “La garanzia ex art. 1667 cod civ. non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o conoscibili”   Massima “In

News Giuridiche