Corte di Appello Messina, Appalto Privato: “La garanzia ex art. 1667 cod civ. non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o conoscibili”

24 maggio 2024

Corte di Appello Messina, Appalto Privato: “La garanzia ex art. 1667 cod civ. non è dovuta se il committente ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o conoscibili”

 

Massima

“In tema di difformità e vizi dell'opera, inoltre, è previsto che il committente, prima di ricevere la consegna, ex art. 1665 cod. civ., ha diritto di verificare l'opera compiuta e se, nonostante l'invito dell'appaltatore, tralasci a di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata; parimenti, se il committente riceve la consegna senza riserve, l'opera si considera accettata, anche se non sottoposta alla verifica. Questa fase si riflette sulla garanzia, ex art. 1667 cod civ., giacché essa non è dovuta se il committente, comunque, ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o conoscibili, purché, in questo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore.”.

Una recente pronuncia articolata, avente ad oggetto una fattispecie ricorrente che attiene alla tempestiva denuncia di difformità e vizi dell’opera da parte del committente, alla loro conoscibilità e all’accettazione dell’opera senza riserve.

Un caso affrontato innanzi alla Corte di Appello di Messina che, in accoglimento dell’eccezione preliminare di tardività della denuncia dei presunti vizi riproposta dall’appellante e rispetto alla quale il Giudice in Primo Grado ha omesso di pronunciarsi, ha statuito che:

“In tema di difformità e vizi dell'opera, inoltre, è previsto che il committente, prima di ricevere la consegna, ex art. 1665 cod. civ., ha diritto di verificare l'opera compiuta e se, nonostante l'invito dell'appaltatore, tralasci a di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata; parimenti, se il committente riceve la consegna senza riserve, l'opera si considera accettata, anche se non sottoposta alla verifica. Questa fase si riflette sulla garanzia, ex art. 1667 cod civ., giacché essa non è dovuta se il committente, comunque, ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o conoscibili, purché, in questo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore.”.

Inoltre, la Corte ha ribadito che il committente, al fine di avvalersi della garanzia, ex art. 1667 cod civ., deve, a pena di decadenza, denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, a meno che l'appaltatore abbia riconosciuto le difformità o i vizi oppure li abbia occultati.

Indi, in tema di difformità e vizi dell'opera, è previsto che il committente, prima di ricevere la consegna, ex art. 1665 cod. civ., ha diritto di verificare l'opera compiuta e se, nonostante l'invito dell'appaltatore, tralascia di procedere alla verifica senza giusti motivi o non ne comunica il risultato entro un breve termine, l'opera si considera accettata; parimenti, se il committente riceve la consegna senza riserve, l'opera si considera accettata, anche se non sottoposta alla verifica.

Indubbiamente, questa fase si riflette anche sulla garanzia, ex art. 1667 cod civ., giacché essa non è dovuta se il committente, comunque, ha accettato l'opera e i difetti erano da lui conosciuti o conoscibili, purché, in questo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore.

Nella più recente giurisprudenza vengono presi in considerazione gli effetti che derivano proprio dall'accettazione dell'opera anche sul piano dell'onere della prova delle difformità e dei vizi dell'opera stessa.

Secondo quanto chiarito, “il momento dell'accettazione vale a segnare, altresì, lo spartiacque ai fini della distribuzione dell'onere della prova tra le parti”.

Infatti, “finché l'opera non sia , espressamente o tacitamente, accettata, l'applicazione all'appalto del principi che governano l'adempimento del contratto, importa che, sorta contestazione sull'esattezza dell'adempimento dell'obbligazione, al committente che faccia valere in giudizio la garanzia per difetti dell'opera è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore, debitore della prestazione, l'onere di provare di avere eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte”.

Poi, “una volta verificata positivamente, anche per facta concludentia, l'opera, è il committente che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica a dovere dimostrare l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose”.

Un’altra importante soddisfazione professionale.

Avv. Pasquale Saffioti

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