DISCARICA MELICUCCA’: SULL’ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CALABRIA N. 45/2020

28 agosto 2022

DISCARICA MELICUCCA’: SULL’ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE CALABRIA N. 45/2020

In queste settimane, si è aperto un acceso dibattito sulla (ri)apertura della discarica di Melicuccà e sull’ordinanza del Sindaco Metropolitano f.f. Avv. Carmelo Versace del 27.07.2022 adottata ai sensi dell’art. 191 d.lgs n. 152/2006.

Giorni addietro, nel sollecitare un immediato ricorso al Tar, ho evidenziato brevemente per opportunità di esposizione quelli che, a mio parere, costituiscono profili di illegittimità formale di quest’ultimo atto.

Tra questi, la mia attenzione si è focalizzata sulla carenza di quei presupposti indefettibili che la legge e la giurisprudenza amministrativa unanime richiedono a supporto motivazionale per l’adozione di una ordinanza di questo tipo.

(sul punto vedi https://www.studiolegalesaffioti.it/sulla-discarica-di-melicucca-adire-subito-il-tar-/news/113/2022/8/10)

Mi ha colpito particolarmente il richiamo nel corpo del provvedimento all’ordinanza della compianta Presidente della Regione Calabria Jole Santelli n. 45/2020 del 20 maggio 2020 che, secondo molti, rappresenterebbe la fonte provvedimentale amministrativa cui la Città Metropolitana di Reggio Calabria si starebbe conformando, dandone attuazione.

Siffatta argomentazione, è stata utilizzata più volte anche per il rimpallo delle responsabilità e forse anche per giustificare un senso di impotenza di fronte ad una scelta non condivisa e non condivisibile, promanante da una politica sorda innanzi alle legittime sirene di allarme dei territori.

Ma questa è un’altra storia.

Sperando, invece, di fornire un contributo alla battaglia intrapresa contro l’apertura della discarica, intendo fare alcune brevi considerazioni e motivare il perché, secondo il mio umile pensiero, il richiamo alla predetta ordinanza sia improprio, per come qui appresso cercherò di argomentare.

Ma andiamo per ordine, inquadrando preliminarmente i riferimenti normativi sul potere del Presidente di Giunta Regionale di adottare ordinanze contingibili ed urgenti.

L’art. 191 D. Lgs. n. 152/2006, T.U. in materia ambientale, prevede che “1. … qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze…hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. … 4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.

L’art. 32 L. n. 833/1978, infine, stabilisce a sua volta che “1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni. … 3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale o dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.

Chiarito, così, il dato normativo, ritorniamo all’Ordinanza della Presidente Santelli n. 45/2022 del 20 maggio 2020.

All’epoca la Presidente di Giunta Regionale per far fronte all’emergenza rifiuti e a causa della mancata esecuzione da parte della Città Metropolitana delle indagini di caratterizzazione ambientale unitamente ad una proposta di progettazione per la bonifica del sito e l’utilizzo delle volumetrie disponibili, adottava l’ordinanza contingibile ed urgente n. 45/2022.

Scelta, secondo il mio umile giudizio, già allora sindacabile al Tar, in quanto l’inerzia dell’Ente avrebbe dovuto suggerire alla Presidente di procedere con la nomina, previa diffida ad adempiere, di un commissario ad acta ex comma 2-bis L.R. n. 14/2014, così come introdotto dalla L.R. n. 54/2017.

Inoltre, l’atto difettava dei presupposti per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente ovvero la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento.

Si trattava, infatti, di problemi strutturali in materia di rifiuti risalenti nel tempo, che la Regione Calabria cercava oramai da anni di fronteggiare mediante ricorso illegittimo dal punto di vista amministrativo al potere di ordinanza.

Si decise di non ricorrere al Tar, nonostante la rilevanza delle disposizioni sulla discarica di Melicuccà.

Poi, sulla durata temporale degli effetti l’ordinanza non prescriveva nulla se non: La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabria ed ha validità fino a nuovo provvedimento ovvero fino alla scadenza fissata al punto;”.

Undici mesi dopo, sempre in piena ed oramai perenne emergenza rifiuti, all’ordinanza della Presidente Santelli faceva seguito una nuova ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta Regionale f.f. Dott. Antonino Spirlì n. 24 del 12 aprile 2021 che, in ordine alle disposizioni precedenti sulla discarica di Melicuccà si limitava a statuire che La Città Metropolitana di Reggio Calabria procede, fatti salvi gli obblighi derivanti dall’O.P.G.R. n. 45/2020, con urgenza entro i 15 giorni successivi all’emanazione della presente ordinanza, all’indizione della gara per l’affidamento del servizio di progettazione del Progetto operativo di bonifica del sito della discarica di Melicuccà (RC), sulla base delle risultanze del Piano di caratterizzazione ambientale redatto ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. approvato in conferenza dei servizi del 18/12/2020 e con successiva Determinazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 509 del 16/02/2021”.

Anche in questo caso nessun termine di durata temporale della sua efficacia e nessun ricorso al Tar proposto, avente ad oggetto la reiterazione delle misure riferibili all’O.P.G.R. n. 45/2020 sulla discarica di Melicuccà.

Ora, al di là delle considerazioni giuridiche anche su quest’ultimo provvedimento che sostanzialmente ricalcano quelle già rassegnate sopra, la domanda alla quale rispondere e se alla data del 27.07.2022 di adozione dell’ordinanza del f.f. della Città Metropolitana Versace, la ivi richiamata ordinanza Santelli fosse ancora in vigore e, quindi, oggi possa continuare a produrre i suoi effetti sulla discarica di Melicuccà.

A mio parere no.

Lo rivela chiaramente il termine di efficacia massima imposto dalla legge.

Dalla ricognizione della progressiva emanazione di tali provvedimenti è evidente come a far data 20.05.2022 vi sia stata l’introduzione a regime di una gestione emergenziale dei rifiuti, in assenza dell’individuazione di un termine finale di efficacia, con relativa elusione dei termini di sei e diciotto mesi di cui all’art. 191 D. Lgs. n.152/2006, nonché dei consolidati principi ermeneutici -in tema di limitazione dell’efficacia temporale dei provvedimenti contingibili e urgenti- applicabili alle ordinanze emanate ai sensi dell’art. 32 L. n. 833/1978.

E’ evidente, quindi, come oggi non vi sia una fonte provvedimentale che imponga alla Città Metropolitana l’immediata apertura della discarica di Melicuccà, per come invece erroneamente inteso.

In conclusione, mi sono limitato a sottolineare un elemento di forte patologia dell’ordinanza Versace che va immediatamente impugnata innanzi al Tar e chiedere l’adozione di provvedimenti cautelari provvisori in attesa del giudizio nel merito, perché sono già decorsi più di 30 giorni e la discarica è già parzialmente riempita di ecoBALLE e pneumatici.

Per il resto, non mi sono voluto spingere a porre in evidenza le ulteriori contraddizioni e gli altri elementi di fragilità giuridica (forse lo farò…chissà innanzi ad un Tribunale) e mi sono voluto astenere dall’avventurarmi in argomentazioni di natura tecnica-ambientale, non mi competono e non possiedo le capacità per proferire disquisizioni di sorta.

Ritengo, però, che le risultanze del CNR, non prese minimamente in considerazione dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, siano chiare e costituiscano un grave campanello di allarme.

Questo avrebbe dovuto suggerire agli Enti interessati di individuare un sito di stoccaggio diverso.

Ciò a maggior ragione se si pensi che ancora oggi non si è provveduto alla bonifica di quei luoghi che, a mio parere, avrebbe dovuto rivestire carattere prioritario, perché la tutela della salute pubblica possiede carattere prioritario.

Si tratta di aree fortemente inquinate a causa della follia umana che oggi necessitano di rapidi ed estesi interventi a tutela della nostra risorsa più importante: l’acqua.

Non è più tempo dell’io, ma del noi, non è più tempo di dire chi ha fatto e chi no, non è più tempo di divisioni, strumentalizzazioni e scarica barile.

E’ tempo di far comprendere a quella politica sorda che si è compiuto un grave errore.

Avv. Pasquale Saffioti

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