“In materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D. Lgs. n.385 del 1993 ex art.58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”.
Il Caso affrontato dagli Avvocati Pasquale Saffioti e Paola Speciale
La Società di recupero crediti X procedeva a depositare innanzi al Tribunale ricorso per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo contro il signor Y.
Assumeva di essere cessionaria e nuova titolare di crediti in precedenza vantati dal cedente Istituto Bancario nei confronti del sig. Y, derivanti da un contratto di fideiussione generica a garanzia delle obbligazioni contratte dall’Impresa di quest’ultimo, per somme derivanti da alcuni contratti di finanziamento.
All'uopo fondava documentalmente la pretesa allegando al ricorso il contratto di conto corrente e quelli dei finanziamenti e della fideiussione prestata.
Il Tribunale adito, in accoglimento della predetta istanza, ingiungeva al sig. Y di pagare alla Società X la somma richiesta, oltre alle spese del procedimento monitorio e interessi come da domanda.
Avverso tale decreto si opponeva con atto di citazione il sig. Y difeso dall'Avv. Pasquale Saffioti e dall’Avv. Paola Speciale, eccependo l’insussistenza del credito ingiunto e l'infondatezza della pretesa e, in via preliminare, il difetto di prova sulla titolarità del credito.
La decisione
Il Tribunale, ritenendo meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo decideva di accoglierla.
In particolare, riteneva fondate le eccezioni sollevate e, precipuamente, statuiva che:
- la società cessionaria che agisce per ottenere l’adempimento da parte del debitore ceduto è tenuta a fornire la prova che lo specifico credito per cui agisce è stato effettivamente oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs n. 385 del 1993 posta in essere in suo favore da parte dell’originario creditore;
- che detto onere probatorio non può ritenersi assolto con la mera produzione dell’avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, essendo tale atto necessario ai fini dell’efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell’esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto a meno che, sempre secondo quanto recentemente precisato dalla stessa Suprema Corte, il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell’operazione di cessione;
- che l’onere di comprovare in termini di certezza l’acquisita titolarità del credito in capo al cessionario, poi, va valutato in termini più stingenti e rigorosi ove la sua legittimazione sostanziale sia in contestazione sin dall’instaurazione del giudizio rispetto alle ipotesi in cui lo stesso si costituisca in corso di causa quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
Per tali ragioni, descritte sommariamente, a fronte delle specifiche, puntuali e tempestive contestazioni spiegate dalla difesa dell'opponente, il Giudicante riteneva non raggiunta in giudizio la prova di cui sopra e revocava il decreto ingiuntivo opposto.
Avv. Pasquale Saffioti
Avv. Paola Speciale
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