SULLA DISCARICA DI MELICUCCA’ ADIRE SUBITO IL TAR.
NON POSSIAMO FERMARCI.
FAR TRASCORRERE ALTRO TEMPO, A DISCARICA APERTA, POTREBBE VANIFICARE OGNI AZIONE SE LA VASCA DOVESSE COMUNQUE RIEMPIRSI ANCHE SOLO PARZIALMENTE, VISTA LA PREVISIONE DI APERTURA TEMPORANEA DEL SITO.
QUI DI SEGUITO ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE E QUALCHE PROFILO (E DICO QUALCHE) DI ILLEGITTIMITA’ DELL’ORDINANZA DEL SINDACO DELLA CITTA’ METROPOLITANA VERSACE:
Profili di illegittimità sono chiaramente rinvenibili nella carenza di una adeguata motivazione, di ragionevolezza e logicità, oltre che nella contraddittorietà tra le risultanze scientifiche e l'agire amministrativo.
Su quest'ultimo punto, si pensi soltanto all'argomentare del Sindaco f.f. Versace in netto contrasto con gli studi CNR.
Non ritengo che i successivi elaborati preliminari arpacal possano disinnescare l'allarme del CNR:
1. Il Sindaco Metropolitano f.f. Versace:
“l’impianto di Melicuccà non rappresenta una minaccia o un fattore di rischio per i cittadini e per l’ambiente, poiché si tratta di una struttura moderna e perfettamente rispondente sotto il profilo tecnico a tutti gli standard previsti in materia di sicurezza.”.
Di contro,
2. CNR INDAGINE AMBIENTALE DELLA REALIZZANDA DISCARICA DI MELICUCCÀ (RC): IDENTIFICAZIONE CORPO IDRICO E INDAGINI PRELIMINARI PER POSSIBILI INTERFERENZE
I rilievi geofisici e geologici hanno messo in evidenza quanto segue:
1. Al di sotto dell’area di discarica è presente un sistema di accumulo di sacche d’acqua nelle sabbie plioceniche ed in parte anche nella formazione granitoide fortemente fratturata;
2. Queste sacche idriche presenti nel sottosuolo dell’area di discarica sono alimentate dalle acque meteoriche ed in parte dal flusso idrico proveniente dalla parte sud dell’area di discarica;
3. I contributi idrici suddetti vengono intercettate da lembi limosi presenti nella parte alta delle sabbie plioceniche, sicché questo genera l’allineamento di sorgenti presenti alle quote di 520-525 m. Inoltre queste acque possono continuare il loro flusso per ruscellamento e fornire contributo di entità non definibile, alle acque prima del torrente Arena e successivamente del torrente Vina;
4. Le suddette sorgenti, almeno quelle di competenza del versante ad est dell’area di discarica, vengono alimentate anche da acque sotterranee provenienti dell’area di discarica;
5. La presenza di fratturazione sub-verticale nella formazione granitoide consente il collegamento di queste sacche idriche superficiali dell’area di discarica con quelle più profonde presenti nella formazione granitoide fratturata.
Pertanto, sulla base di quanto detto possiamo ritenere che le acque sotterranee o sacche idriche in prossimità dell’area di discarica possono interferire anche se in modo indiretto, con quelle che presumibilmente alimentano la sorgente del torrente Vina.
A quanto sopra, potremmo aggiungere qualche altra breve considerazione:
1. SUL RICORSO AL POTERE DI ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
Come noto, sono presupposti indefettibili per l'adozione dell'ordinanza contingibile ed urgente la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento; non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della [incolumità pubblica].
Va specificato che tale potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, poiché solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, a chiusura del sistema, di tale tipologia provvedimentale.
Nella specie, l’ordinanza in rassegna è priva di siffatti requisiti.
2. INEFFICACIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI E CADUCAZIONE ATTI SUCCESSIVI
L’ordinanza richiamata risulta fondata anche su precedenti provvedimenti amministrativi, comunque divenuti inefficaci, che hanno contaminato, inevitabilmente, quelli che oggi vengono considerati dal f.f. provvedimenti attuativi.
3. CARENZA DEI PRESUPPOSTI ED ILLEGITTIMITA’
Inoltre, come potrebbe trovare supporto giuridico un’ordinanza contingibile ed urgente che dovrebbe reggersi su specifici presupposti, se nel caso di specie trova motivazione anche con un non meglio precisato risparmio di spesa? Si tratta di un evidente sviamento di potere.
In conclusione, ovviamente, per brevità e sintesi mi sono limitato a citare alcuni brevi aspetti da sviscerare in un ricorso al TAR, ma ci sarebbe tanto da scrivere e sindacare.
Quello che chiedo è che il Sindaco f.f. Versace si assuma le proprie responsabilità e fermi, nell’interesse della collettività, quello che considero un grave errore.
Ma questo pare pacifico, come altrettanto pacifico e che non lo farà.
È necessario fare in fretta e procedere innanzi al Tar, chiedendo l'adozione di misure cautelari provvisorie.
Avv. Pasquale Saffioti
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