DISCARICA MELICUCCA’ - IL TAR ANNULLA L’ORDINANZA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

05 giugno 2023

Verrebbe da dire che avevamo ragione noi tutti, cittadini singoli e associati, parte della politica, avvocati, tecnici.

Un’intera Comunità che era ed è preoccupata per la “salute” dell’acqua che fuoriesce dai rubinetti.

Decine di articoli, decine di interventi di tecnici preparati, pareri su pareri dall’Ispra al CNR.

Avevamo ragione a criticare l'ostinazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria:

1. https://www.studiolegalesaffioti.it/sulla-discarica-di-melicucca-adire-subito-il-tar-/news/113/2022/8/10;

2. https://www.studiolegalesaffioti.it/discarica-melicucca-sullordinanza-presidente-regione-calabria-n-45-2020/news/115/2022/8/28;

3. https://www.studiolegalesaffioti.it/discarica-di-melicucca-ancora-sullordinanza-del-ff-della-citta-metropolitana/news/116/2022/9/1;

4. https://www.studiolegalesaffioti.it/discarica-di-melicucca-sospesa-dal-tar-lordinanza-del-sindaco-metropolitano-versace/news/119/2022/10/6.

Alla fine il Tribunale Amministrativo di Reggio Calabria in accoglimento del ricorso spiegato dal Comune di Palmi ha annullato l’ordinanza sindacale della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Il TAR, preliminarmente, ha accolto le ragioni della Regione Calabria che ha eccepito la inammissibilità della domanda di parziale annullamento della delibera della Giunta regionale n. 299 dell’8 luglio 2022, recante “Modifica al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19.12.2016.

Infatti, il Collegio ha statuito che, anche a non considerare che alla discarica di Melicuccà faceva riferimento il citato piano regionale di gestione dei rifiuti del 2016 (Giunta Oliverio) e che la delibera in parola non è neanche citata nel provvedimento impugnato, la delibera della Giunta Regionale impugnata è priva di autonoma efficacia lesiva dovendo essere ratificata dal Consiglio Regionale cui compete, a mente degli artt. 196 e 199 del D.lgs..

Ciò non è avvenuto.

Mentre, al contrario, è risultata fondata l’eccezione sollevata avverso l’ordinanza del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria secondo la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, “…l’Amministrazione non si è limitata ad avviare lo stoccaggio temporaneo degli scarti prodotti dalla lavorazione dei rifiuti urbani, ma ha di fatto individuato un sito dove allocare tali rifiuti potenzialmente senza soluzione di continuità, tanto è vero che è pacifico che, pur essendo scaduti i ridetti termini di durata del provvedimento impugnato (che non è stato prorogato), e pur non essendo stato documentato che la discarica abbia nel frattempo ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale, non risulta che i rifiuti in questione siano stati rimossi.”.

Indi il Collegio ha ritenuto sussistenti sufficienti ragioni per trasmettere il predetto provvedimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, per quanto di eventuale competenza.

Inoltre, è risultata fondata la doglianza con cui parte ricorrente ha lamentato la vicinanza del sito di Melicuccà al centro abitato e a stabilimenti industriali.

“Sul punto con affermazione che le resistenti amministrazioni non hanno contestato, parte ricorrente ha evidenziato che la distanza che intercorre tra la discarica ed il centro di Santa Eufemia d’Aspromonte è inferiore a 2 chilometri, mentre la distanza dall’abitato della frazione di Pomarelli del Comune di Bagnara Calabra è prossima a 700 metri. Alla luce di tali, si ripete, pacifiche evidenze osserva il Collegio che il tuttora vigente Piano regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 156 del 19.12.2016, al paragrafo 19.2.7 (pagine 278 e 279) determina “al fine di garantire la tutela della popolazione” una distanza di tutela integrale dal centro abitato di 2000 metri per le discariche, che nel caso di specie alla luce di quanto esposto deve ritenersi insussistente.”.

Ed ancora.

Il Collegio ha reputato fondate anche le doglianze con cui la parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di precauzione di derivazione euro-unitaria.

In particolare ha statuito che “…In materia di valutazione di incidenza e di applicazione del principio in discorso in giurisprudenza è stato evidenziato come tale principio, previsto dall'art. 191, paragrafo 2, del Trattato dell'Unione Europea…faccia obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere la protezione di tali valori sugli interessi economici, anche indipendentemente dall'accertamento di un effettivo nesso causale tra il fatto dannoso o potenzialmente tale e gli effetti pregiudizievoli che ne derivano" (Consiglio di Stato sez. II, 6 dicembre 2021, n. 8126) e, più in generale, che esso obbliga le Amministrazioni ad adottare tutte le misure atte a prevenire rischi anche solo potenziali e financo nemmeno ancora definitivamente accertati dalla scienza alla salute umana e/o all'ambiente (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 16 maggio 2022, n. 478 richiamata da ultimo da T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 20 marzo 2023 n. 433). Anche la Corte di Giustizia, in argomento ha osservato che “Il principio di precauzione implica che, quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possano essere adottate misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di detti rischi. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l'esistenza o la portata del rischio asserito, a causa della natura non concludente dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute pubblica nell'ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l'adozione di misure restrittive” (Corte giustizia UE, Sez. IV, 16 giugno 2022, n. 65).

Per siffatti motivi ha ritenuto che i gravati provvedimenti confliggono con il principio in parola.

E’ giunto a siffatta conclusione, “…sulla scorta della lettura delle conclusioni dello studio che sulla vicenda la stessa Città Metropolitana di Reggio Calabria commissionò al Consiglio Nazionale delle Ricerche…che a pag. 99 conclude evidenziando che…sulla base di quanto detto possiamo ritenere che le acque sotterranee o sacche idriche in prossimità dell’area di discarica possono interferire anche se in modo indiretto, con quelle che presumibilmente alimentano la sorgente del torrente Vina”.

Analogo rilievo è stato attribuito alla relazione tecnica commissionata, in data 10.05.2021, dal Ministero per la Transizione Ecologica all’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Ricerca Ambientale.

In siffatto elaborato “…a pagina 9 della relazione in parola, che pure dà atto che la sorgente Vina non risulta allo stato contaminata, si legge che L’esecuzione di un monitoraggio limitato ai siti delle due discariche ha evidenziato un focolaio di contaminazione, ma ha di fatto escluso le acque sotterranee e le sorgenti ubicate a valle…, rendendo necessaria l’esecuzione di indagini a scala maggiore.”.

Lo stesso studio dell’ARPACAL, anch’esso impugnato, al paragrafo 1.4 non ha escluso l’esistenza di un corpo idrico sotterraneo che possa collegare la sorgente Vina alle falde inquinate su cui insistono le due discariche, evidenziando che “Appare opportuno che la presenza delle due falde debba essere valutata in modo più approfondito al fine di poter discernere le ovvie conclusioni anche in funzione della vulnerabilità”.

Conclude il Tar con un forte monito da non sottovalutare per il futuro: “…va evidenziato che il dato comune a tutte le indagini compiute e versate in atti è che non può essere esclusa la possibilità che l’inquinamento delle falde più prossime ai siti di Melicuccà possa determinare, anche indirettamente, la contaminazione della sorgente Vina e che, sebbene tale contaminazione non sia stata ad oggi rilevata, occorrerebbero indagini e studi più approfonditi per escluderla del tutto e che, inoltre, alla luce di quanto esposto, i provvedimenti impugnati confliggono con il principio di precauzione evocato dal Comune ricorrente, non avendo la resistente Amministrazione tenuto adeguatamente conto delle valutazioni degli organi tecnici, né tanto meno dimostrato che l’utilizzo del sito di Melicuccà non possa determinare anche indirettamente il paventato inquinamento della ridetta falda che alimenta la sorgente Vina. 15. Per le ragioni esposte e con assorbimento delle ulteriori censure dedotte il ricorso, nei termini esposi in motivazione, va dichiarato parzialmente inammissibile e per il resto va accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.”.

Ho il dovere di ringraziare l’Ufficio Legale del Comune di Palmi e, nella specie, la Collega Maria Concetta D’Agostino per il grande lavoro svolto.

Palmi è una grande Città, che annovera grandi professionisti seri, capaci, umili e laboriosi e Maria Concetta rientra a pieno titolo in questo elenco.

Una prima battaglia vinta, ma la guerra non è finita.

Avv. Pasquale Saffioti

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