Sulla Nozione di vano tecnico

04 aprile 2019

La pacifica e concorde Giustizia Amministrativa ci consente di parlare di vano tecnico in presenza di una costruzione priva di alcun tipo di autonomia (parametro funzionale) e quando la stessa è strumentale all'edificio principale (es. contenimento impianti).

In tali casi, assume una rilevanza pregnante la correlazione tra le dimensioni del vano tecnico e le funzioni che è chiamato a svolgere ovvero, per come ha correttamente di recente statuito il TAR di Reggio Calabria, si deve trattare di locali destinati ad ospitare impianti funzionali all'edificio principale e la funzione abitativa deve risultare impossibile, cioè deve risultare non abitabile (aperto e di modeste dimensioni ad esempio).

Questi aspetti, precisa il TAR, sono oggettivi e non c'entrano nulla con l'utilizzo che il proprietario intende fare dei vani.

In tale direzione, secondo il Consiglio di Stato nelle plurime pronunce adottate proprio sulla definizione di vano tecnico, “…integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione e irrilevante ai fini del calcolo delle distanze legali, soltanto l’opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima”.

Avv. Pasquale Saffioti

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