Servizio Raccolta Rifiuti – Ordinanza Contingibile ed Urgente - Prosecuzione Servizio – Diritto Adeguamento Compenso

27 luglio 2021

Servizio Raccolta Rifiuti – Ordinanza Contingibile ed Urgente Prosecuzione Servizio – Adeguamento Compenso

 

Massima

 “…il presupposto che legittima l’ordinanza del Sindaco, e cioè la necessità che le prestazioni continuino a essere fornite nonostante l’impossibilità di procedere a nuovi affidamenti e quindi a nuovi contratti, porta a ritenere che il corrispettivo previsto dai contratti precedenti (non più aggiornati) non possa più ritenersi adeguato, non tenendo conto delle variazioni intervenute nel potere di acquisto della moneta…”.

 Il Caso

Un Comune affidava ad una Società il servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo di cinque anni.

Il contratto, una volta scaduto, veniva prorogato più volte e, scaduta l’ultima proroga, il Sindaco con ordinanza contingibile e urgente ordinava la prosecuzione del servizio per mesi cinque, in attesa dell’espletamento della gara per l’affidamento del nuovo servizio.

Ancora, l’ordine veniva rinnovato con successive ulteriori ordinanze motivate dalla circostanza di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e di assicurare l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, fino al subentro del nuovo gestore

Avverso l’ultima ordinanza di proroga, la Società ricorreva innanzi al Tar, deducendo le seguenti censure:

1.Violazione e falsa applicazione dell’art. 191 d.lgs. 152/2006 in combinato disposto con l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. L. 241/1990; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; difetto assoluto di motivazione; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa; erronea presupposizione.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 191 d.lgs. 152/2006 in combinato disposto con gli artt. 23 e 41 Cost., con l’art. 178 d.lgs. 152/2006 e con l’art. 32 d.P.R. 207/2010; violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e ss. L. 241/1990; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria; difetto assoluto di motivazione; violazione del principio di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa; erronea presupposizione.

In particolare, secondo le tesi difensive della ricorrente:

1. la fattispecie non rientrava in un’imprevista situazione di emergenza;

2. il corrispettivo non garantiva all’imprenditore di sostenere nel tempo la prestazione senza compromettere la corretta esecuzione del servizio;

3. l’importo dei canoni doveva essere adeguato ai prezzi di mercato.

La Decisione del Tribunale Amministrativo Regionale

Il Tar adito, in primo luogo, accertava la legittimità dell’ordinanza impugnata, ritenendo sussistenti i requisiti di eccezionalità e di urgenza che ne motivavano l’adozione.

Venivano parimenti rigettate le doglianze attinenti a difetto motivazione, istruttoria e ragionevolezza, mentre veniva ritenuto fondato il motivo di ricorso afferente l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui imponeva di corrispondere il servizio allo stesso prezzo stabilito dal precedente contratto.

Infatti, proprio il presupposto che legittima l’ordinanza del Sindaco, e cioè la necessità che le prestazioni continuino a essere fornite nonostante l’impossibilità di procedere a nuovi affidamenti e quindi a nuovi contratti, porta a ritenere che “…il corrispettivo previsto dai contratti precedenti (non più aggiornati) non possa più ritenersi adeguato, non tenendo conto delle variazioni intervenute nel potere di acquisto della moneta…”.

Secondo il condivisibile ragionamento seguito dal Tar, in presenza di un generalizzato aumento del costo dei beni e dei servizi, la prosecuzione del servizio al prezzo dell’ultimo contratto non può essere ritenuta remunerativa, scontando un deficit inflazionistico.

Secondo il Tar, “…non può farsi riferimento – nel senso di escludere la rivalutazione del corrispettivo – alla previsione di cui all’art. 4 co. 32 ter d.l. n. 138/11, convertito con modificazioni in l. n. 148/11. Ciò in quanto, sotto un primo profilo, tale norma non è applicabile alla fattispecie in esame, caratterizzata dall’emissione, da parte del Sindaco del Comune resistente, di ordinanza contingibile e urgente, con la quale si è coattivamente imposta alla ricorrente la prosecuzione del servizio. In secondo luogo, e ad abundantiam, la cennata previsione normativa esclude la determinazione di compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti in sede di stipula negoziale, ma non impedisce la rivalutazione del compenso originario in modo tale da tenere l’aggiudicatario indenne dalle conseguenze economiche negative derivanti dal deprezzamento del potere di acquisto della moneta…”.

Siffatto adeguamento si impone proprio in ragione dell’esigenza di conservare inalterato l’originario equilibrio contrattuale, sicché esso deve senz’altro ritenersi ammesso, diversamente verificandosi una inaccettabile compromissione dei diritti economici dell’aggiudicatario, costretto, in ipotesi, ad una prosecuzione sine die del servizio, dietro corresponsione di un corrispettivo pattuito anche a notevole distanza di tempo dall’emanazione dell’ordinanza extra ordinem.

Nel caso che ci occupa, ne è derivato il diritto della Società ricorrente a percepire le somme corrispondenti ai maggiori oneri derivanti dall’esecuzione del servizio in esame relativamente al periodo di prosecuzione, con conseguente condanna dell’amministrazione comunale al relativo pagamento.

Ma come va calcolato il quantum della pretesa di pagamento?

E’ sempre il Tar con la pronuncia in rassegna a richiamare i parametri da utilizzare.

Infatti, il corrispettivo di cui al contratto di appalto, cioè l’ultimo compenso concordato e perciò da ritenere equo, va maggiorato per il periodo corrispondente, di un importo parametrato agli indici ISTAT relativi alle varie categorie cui si riferiscono i fattori produttivi utilizzati dalla ricorrente per la gestione del servizio (es. costo del lavoro; costo dei materiali, ecc.), ove sussistenti; questo al fine di individuare il giusto compenso per il servizio prestato nel periodo citato.

Se non sono stati formati gli indici Istat per tutte le componenti, dovrà utilizzarsi l’indice generale FOI (famiglie, operai, impiegati) per la voce non oggetto di specifica indicizzazione.

In tali termini, la domanda di adeguamento del corrispettivo proposta dalla ricorrente è stata ritenuta fondata e accolta.

Avv. Pasquale Saffioti

Sul punto vedi anche:

https://www.studiolegalesaffioti.it/servizio-raccolta-rifiuti--prosecuzione-servizio--legittimita-ordinanza-contingibile-ed-urgente--procedura-revisione-prezzi/news/88/2021/7/23

https://www.studiolegalesaffioti.it/servizio-raccolta-rifiuti---illegittimita-ordinanza-sindacale-prosecuzione-servizio---imposizione-unilaterale-condizioni-economiche/news/54/2020/7/25

Nella foto di Vincenzo Randazzo uno splendido scorcio della Costa Viola - Località Rovaglioso di Palmi (R.C.)

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