
Il caso
La vicenda posta all'attenzione del Tribunale sez. Lavoro traeva origine da un accertamento compiuto dall’INPS nei confronti di una Società di Assicurazioni.
Dall’attività Ispettiva estesa anche ai collaboratori, è derivata la contestazione ad uno di essi della mancata iscrizione alla Gestione Speciale dei commercianti dell’INPS e del mancato versamento dei relativi contributi.
Ricorreva in opposizione al verbale di accertamento il predetto collaboratore rappresentato e difeso dallo Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti.
In particolare, veniva sottolineata la infondatezza delle ragioni sostenute dall’Ente accertatore, in quanto nella specie il ricorrente svolgeva attività lavorativa di procacciatore d’affari/segnalatore, priva dei caratteri dell’abitualità, continuità e coordinazione, in assenza di apposita lettera di autorizzazione, in assenza dell’obbligo di un minimo di produzione, con compensi inferiori ai 5.000,00 euro netti in un anno solare e, comunque, inferiori a quelli della generalità dei produttori.
In altre parole si trattava di una collaborazione occasionale.
La decisione del Tribunale adito
Il Tribunale, ritenendo meritevoli di accoglimento le censure mosse al provvedimento dell’INPS, accoglieva il ricorso.
In particolare, il Giudice del lavoro osservava in sentenza che per i produttori dipendenti da agenzia, come gli agenti e i subagenti, sussiste solo l’obbligo d’iscrizione alla gestione commercianti; per i produttori diretti (meri procacciatori di clienti) occorre, invece, verificare le modalità attraverso le quali l’attività viene concretamente esercitata, per capire qual è la gestione presso cui assolvere l’obbligo contributivo.
In merito va ricordato quanto più volte sancito dalla Giurisprudenza di legittimità:
“…laddove il produttore assicurativo – non legato ad agenzia – svolga la propria attività di ausilio all’impresa assicuratrice, a propria volta, esercitando attività d’impresa sarà a pieno titolo passibile di iscrizione alla Gestione commercianti in via ordinaria, posto che l’art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 613, prevede che siano iscritti alla Gestione speciale, tra gli altri, i soggetti che lavorano come ausiliari del commercio (agenti e rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito albo; agenti aerei, marittimi, raccomandatari; agenti delle librerie di stazione; propagandisti e procacciatori di affari, commissionari di commercio, mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di commercio, titolari degli istituti di informazione) e che, inoltre, l’art. 1, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha, pure, sancito l’obbligo di iscrizione alla Gestione per i soggetti che risultano possedere la titolarità o gestione in proprio di imprese che a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia; che abbiano piena responsabilità dell’impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione ovvero che partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- laddove, invece, l’attività di collaborazione nella ricerca della clientela sia stata svolta dal produttore mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, vi sarà spazio per l’iscrizione presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995;”.
La Suprema Corte Regolatrice ha posto così l’accento sulla necessità di valorizzare le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente assicurativo svolta dal produttore che diventa dunque premessa necessaria per procedere alla individuazione dell’inquadramento assicurativo, essendo in astratto possibile che il reperimento dei clienti dell’assicuratore possa essere svolto in forma di impresa, in forma autonoma occasionale o in forma di collaborazione continuativa.
Nel caso in esame è emersa la mancanza di un legame tra il ricorrente e l’agenzia di assicurazione regolamentato con apposita lettera di autorizzazione, del tipo di quelli dei produttori di III e IV gruppo. L’INPS, che ha pure svolto un accertamento ispettivo sull’attività compiuta dal collaboratore, non ha fornito prova dell’esistenza proprio della lettera di autorizzazione, sebbene onerato in tal senso, che è invece fondamentale per potere definire il ricorrente produttore di III o IV categoria, così da sottoporlo al corrispondente obbligo contributivo.
Dal canto suo, invece, il ricorrente ha offerto specifica prova di avere svolto l’attività in favore della Società Assicuratrice unicamente mediante il proprio apporto personale, con carattere occasionale, ricavando annualmente provvigioni di importi esigui e sempre sotto la soglia dei 5.000,00 euro, senza ricevere dall’agente alcuna lettera di autorizzazione (che rappresenta uno degli elementi imprescindibili per potere essere definito produttore di agenzia e subagenzia appartenente alle categorie III o IV del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939).
Tutte circostanze non smentite cartolarmente dall’INPS.
Avv. Pasquale Saffioti
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Nella foto Tonnara di Palmi (R.C.) – Lo Scoglio dell’Ulivo
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