PROCEDURA DI GARA APERTA – TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE

04 novembre 2021

Procedura di Gara Aperta – Termini presentazione offerte

Massima

“I termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta, e l’art. 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – come già il previgente art. 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – dispone che, Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65;  la stazione appaltante deve dunque operare secondo canoni di proporzionalità (cfr. art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione”.

Il caso

Con una recente pronuncia il Tribunale Amministrativo Regionale è intervenuto in materia di rispetto dei termini minimi per la presentazione delle offerte nelle procedure aperte di cui all’art. 60 d.lgs n. 50/2016.

L’Impresa ricorrente lamentava che, di fatto, non gli era stato consentito di partecipare alla gara per il termine eccessivamente esiguo ed incongruo concesso dalla pubblicazione del bando per la presentazione delle offerte rispetto a quello previsto dall’art. 60 del d.lgs n. 50 del 2016 per le procedure di gara aperte ove il termine minimo che deve obbligatoriamente trascorrere dalla pubblicazione del bando, per la presentazione delle offerte, è di 35 giorni (salve le riduzioni ammesse dalla disciplina emergenziale).

Inoltre, secondo la società ricorrente per effetto dell’art. 8, lett. c), del d.l. n. 76 del 2020, e fino al 31 dicembre 2021, sarebbe stato si possibile ridurre detto termine a 15 giorni anche senza dare conto delle ragioni d’urgenza, ma per l’esiguità del termine concesso dalla pubblicazione del bando (8 gg.) per la presentazione delle offerte, sarebbe risultato violato il precetto normativo che gli imponeva il rispetto del temine minimo inderogabile e ciò avrebbe inficiato l’intera procedura di gara.

Ciò posto, in generale, secondo l’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016:

“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall’amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.”.

Il predetto termine minimo può essere ridotto a 15 giorni nei seguenti casi:

“2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, può essere ridotto a quindici giorni purchè siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l’avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all’allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1, semprechè queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso di preinformazione;

b) l’avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

((2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il termine di cui al comma 1 nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.))

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.”.

La disposizione citata va necessariamente coordinata con l’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina i termini per la presentazione delle offerte, disponendo al comma 1 che:

Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessita’ dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.”.

Il necessario rispetto dei termini minimi cui la norma fa richiamo si riferisce anche proprio alle procedure aperte di cui al richiamato art. 60, il cui termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Per completezza, va anche detto che in via transitoria l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» consente alle stazioni appaltanti di poter ridurre i termini senza dare conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti:

c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n.  50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti;”

 La decisione

Nel caso in esame, il termine assegnato agli operatori economici per la presentazione delle offerte, tenuto  conto della data di pubblicazione dell’avviso di bando di gara sul sito istituzionale è risultato inferiore e a dieci giorni, financo inferiore a quello che per ragioni di urgenza debitamente motivate l’art. 60, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ammette (laddove i termini minimi stabiliti al comma 1 dello stesso articolo non possano essere rispettati), nonché a quello che – transitoriamente – contempla l’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (che esclude la necessità di dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti).

Quindi, ferma la regola di carattere generale secondo cui «I termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di altri Stati membri di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta» (Comunicazione Commissione UE 2006/C179/02), la determinazione a contrarre si limitava a dare atto delle modalità di pubblicazione della stessa senza evidenziare le ragioni sostegno della riduzione – poi rivelatasi irragionevole – del termine per la presentazione delle offerte.

Invero, i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta, e l’art. 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – come già il previgente art. 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – dispone che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte (“fatti salvi i termini minimi”); la stazione appaltante deve dunque operare secondo canoni di proporzionalità (cfr. art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione.

Evidentemente così non è stato e, pertanto, il ricorso è stato accolto.

Avv. Pasquale Saffioti

Nella foto la Marinella di Palmi (R.C.)

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