Opposizione a Decreto Ingiuntivo - Prova Credito - Non sufficiente Estratto di Saldaconto

28 ottobre 2020

Massima

 “In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto dall'ordinario estratto conto, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto...". 

Il caso affrontato dallo Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti

La Società di recupero crediti X procedeva a depositare innanzi al Tribunale ricorso per ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo contro il signor Y.
Assumeva di essere cessionaria e nuova titolare di crediti in precedenza vantati dal cedente Istituto Bancario nei confronti del sig. Y e derivanti da un conto corrente acceso da quest'ultimo in passato.
All'uopo fondava documentalmente la pretesa sulla base di un estratto di saldaconto.
Il Tribunale adito, in accoglimento della predetta istanza, ingiungeva al sig. Y di pagare alla Società X la somma richiesta, oltre alle spese del procedimento monitorio e interessi come da domanda.
Avverso tale decreto si opponeva con atto di citazione il sig. Y difeso dall'Avv. Pasquale Saffioti, eccependo l’inesistenza del credito ingiunto, l'infondatezza della pretesa e la mancanza di prova certa.
La decisone
Il Tribunale, ritenendo meritevoli di accoglimento i motivi di opposizione al decreto ingiuntivo decideva di accoglierla.
In particolare, riteneva fondate le eccezioni sollevate e precipuamente che:
- l'emissione del decreto ingiuntivo non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che
l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria;
- spetta alla banca opposta (od, come nel caso di specie, alla cessionaria che sia subentrata nella sua posizione) produrre il contratto stipulato, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa;
- in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario nel procedimento monitorio e nel successivo giudizio contenzioso di opposizione, va distinto l'estratto di saldaconto dall'ordinario estratto conto, poiché il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto.
Per tali ragioni, descritte sommariamente, a fronte delle specifiche e puntuali contestazioni spiegate dalla difesa dell'opponente, il Giudicante riteneva non raggiunta da parte della società opposta la prova dei fatti costitutivi della sua domanda, ossia - secondo l’onere su di essa incombente ex art. 2697 c.c. quale attore sostanziale – l’esistenza ed entità del credito azionato.
Avv. Pasquale Saffioti
 

Nella foto lo Scoglio dell'Ulivo - Tonnara di Palmi (R.C.) 

Foto Eugenio Crea

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