
Consiglio di Stato – Illegittimità Proroga Automatica delle Concessioni Demaniali per finalità Turistico-Ricreative
Una pronuncia devastante quella dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Secondo il Consiglio di Stato le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Quindi, ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.
Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.
Secondo il Consiglio di Stato, al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in essere, nonché di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E..
Insomma, un vero terremoto che rischia di mettere in ginocchio un intero settore strategico per l’Italia ove la superficie degli stabilimenti balneari ha un’estensione di circa 18.000.000 di mq. (dato addirittura sottostimato).
Alla luce della pronuncia in rassegna, urge un organico intervento legislativo che disciplini l’intero settore e che tenga conto delle indicazioni comunitarie e che contempli, in risposta alle infrazioni sollevate, soluzioni differenziate a seconda delle estensioni demaniali disponibili (elemento che consentirebbe di mitigare “gli effetti” della direttiva europea), della data di rilascio della concessione e di tutti gli interessi generali coinvolti.
Fondamentale per l’attuazione dei principi testè citati è anche il ruolo dei Comuni che attraverso gli strumenti urbanistici sono chiamati a darvi piena e diretta esecuzione.
Alcune proposte – brevi cenni
Indubbiamente le nuove concessioni demaniali dovranno essere sottoposte a procedure ad evidenza pubblica, ma nel rispetto di requisiti di sostenibilità ambientale e con particolare predilezione per progetti eco-compatibili.
Per le concessioni demaniali già in essere da diversi anni, a tutela dei cospicui investimenti imprenditoriali già effettuati, sarà necessario tutelare il principio dell’affidamento ingenerato nel privato che ha investito con previsione a lungo termine in un momento in cui era prevista la possibilità di rinnovo/proroga della concessione o in cui vigeva il diritto di insistenza.
Avv. Pasquale Saffioti
Nella foto uno splendido panorama sullo Stretto di Messina visto da Palmi (R.C.)
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