
La vicenda in commento trae origine da una concessione demaniale marittima rilasciata all’interno di un’area portuale.
Prima della sua normale scadenza temporale veniva revocata dalla competente Autorità Portuale e, conseguentemente, ingiunto al titolare di liberare l’area interessata da impianti, attrezzature e suppellettili entro il termine di 60 giorni.
Faceva seguito l’inottemperanza al suddetto ordine e, pertanto, l’Autorità preposta procedeva a sequestrare l’area e al concessionario veniva contestata la fattispecie di cui all’art. 1161 cod. nav..
Nelle more, l’interessato rappresentato dall’Avv. Pasquale Saffioti impugnava innanzi al Tar territorialmente competente l’atto di revoca, il quale accoglieva il ricorso spiegato.
Faceva seguito, su istanza di parte, il dissequestro dell’area demaniale.
A questo punto la problematica si spostava in sede penale ove bisognava chiarire la posizione dell’interessato in ordine all’inottemperanza all’ordinanza di sgombero adottata dopo il decreto di revoca quando ancora il ricorso amministrativo giudiziale risultava pendente.
In altre parole, l’intervenuta rimozione dell’atto amministrativo di revoca da parte del Tar adito con i conseguenti effetti ripristinatori dell’originaria concessione, determinava anche il venir meno della contestazione del reato di cui all’art. 1161 cod. nav.?
Il difensore del titolare della concessione (che nel frattempo aveva riacquistato piena efficacia) Avv. Pasquale Saffioti, preliminarmente prima dell’apertura del dibattimento faceva notare proprio come, l’avvenuto annullamento dell’atto di revoca impugnato, restituiva piena validità alla concessione demaniale marittima, all’epoca della revoca non ancora decaduta e, pertanto, nessuna fattispecie criminosa poteva dirsi consumata.
Conformemente decideva il Tribunale Penale investito della questione che, con sentenza di assoluzione pronunciata ex art. 530 c.p.p., assolveva l’imputato per insussistenza del fatto.
In particolare, la decisione veniva fondata sul principio secondo cui “L’intervenuta rimozione, con efficacia retroattiva, del decreto di revoca aveva determinato la reviviscenza dell’originaria concessione, da reputarsi valida ed efficace anche relativamente all’arco temporale successivo alla scadenza del termine di 60 giorni decorsi dalla notifica del provvedimento annullato, sicchè l’occupazione del suolo demaniale deve considerarsi lecita e non si ravvisa alcuna violazione delle norme penali”.
Avv. Pasquale Saffioti
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