Concessioni Balneari, Tar Bari: proroga concessione fino al 2033 valida se rilasciata a seguito di procedura comparativa
“…legittima la proroga di una concessione demaniale marittima ai sensi della legge n. 145/2018 a seguito della procedura comparativa di cui all’art. 37 del codice della navigazione preceduta dalla pubblicazione delle istanze ex art. 18 del relativo regolamento, essendo vietate dall’ordinamento solo le proroghe automatiche.”.
Sono ben tre le pronunce recentissime del Tar Bari che hanno statuito che “…la procedura comparativa al termine della quale la ricorrente conseguiva la proroga fino al 31 dicembre 2033 della durata della concessione demaniale in suo favore presentasse esattamente quel contenuto minimo di tutela che la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha inteso salvaguardare interpretando pregiudizialmente il diritto unionale con effetti vincolanti per gli Stati membri.”.
Inoltre, secondo il Tar Bari “…l’istruttoria da svolgere consente all’ente concedente di affidare il bene demaniale in concessione, anche in sede di istanza di proroga del richiedente, al soggetto che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico, nel rispetto dell’articolo 36 del codice della navigazione.”.
Il Collegio, quindi, ha ritenuto scongiurata, per tal via, non solo la perdurante rilevanza del diritto di insistenza – letteralmente espunto dalla disposizione normativa di cui all’art. 37 del codice della navigazione - ma anche la proroga automatica delle concessioni demaniali, più volte stigmatizzata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria.
Può ragionevolmente concludersi che la procedura comparativa in forza della quale la ricorrente ha ottenuto la proroga dell’efficacia delle proprie concessioni fino al 2033 è tutt’altro che automatica e, quindi, appare del tutto legittima e in linea con il diritto dell’Unione europea.
Pertanto, è “…legittima la proroga di una concessione demaniale marittima ai sensi della legge n. 145/2018 a seguito della procedura comparativa di cui all’art. 37 del codice della navigazione preceduta dalla pubblicazione delle istanze ex art. 18 del relativo regolamento, essendo vietate dall’ordinamento solo le proroghe automatiche.”.
Avv. Pasquale Saffioti
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