COMUNE DI PALMI: MODIFICHE ART. 46 STATUTO - DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI

30 settembre 2022

COMUNE DI PALMI: MODIFICHE ART. 46 STATUTO - DELEGHE AI CONSIGLIERI COMUNALI

Qualche giorno addietro avevo palesato alcune perplessità riguardanti gli interventi di modifica di Statuto del Comune di Palmi e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Oggi e nei giorni a seguire, trattandosi di tematiche che involvono gli interessi di tutti noi cittadini, andrò ancor più nello specifico e cercherò di chiarire ulteriormente, secondo il mio modesto parere, perché determinate modifiche siano profondamente sbagliate.

Non è mio costume avventurarmi in “inesattezze” o, peggio ancora, in “sciocchezze”, attività che lascio ai saccenti e, come mio costume, rimarrò fedele al dato normativo e giurisprudenziale.

Attraverso l’impiego di simile approccio ritengo vada preventivamente innescato il confronto, specie ove in gioco vi siano le regole che scandiscono la vita democratica della nostra Città.

Soltanto con il contraddittorio, lo studio e l’approfondimento si comprendono meglio anche i perché di opinioni contrarie e di posizioni critiche, pur sempre costruttive e mai offensive.

Ed io rimango fedele a questo modo di intendere la professione e la vita democratica.

Partirò dall’art. 46, comma 6, dello Statuto comunale, articolo profondamente modificato e che ha ricevuto un primo voto favorevole della sola maggioranza, che contempla la possibilità riconosciuta al Sindaco di conferire deleghe ai Consiglieri comunali.

Ma perché su siffatta modifica il Consiglio comunale dovrebbe porre rimedio?

Perché con la modificazione dell’art. 46, comma 6, Statuto comunale vengono violati i limiti posti alle deleghe interorganiche di cui all’art. 6 del TUEL.

In generale, va premesso, che nell'ambito dell'autonomia statutaria dell'ente locale, sancita dall'art. 6 del T.U.O.E.L., è ammissibile la disciplina di deleghe interorganiche, purché il contenuto delle stesse sia coerente con la funzione istituzionale dell'organo cui si riferisce.

Secondo siffatto argomentare, il consigliere comunale può essere incaricato dal Sindaco di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all'esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino, però, la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna o di adottare atti di gestione spettanti esclusivamente agli organi burocratici.

Per atti di gestione si intendono, per l’appunto, quegli atti spettanti agli organi burocratici, ai Dirigenti, mentre per atti a rilevanza esterna si intendono quelli di amministrazione attiva, le funzioni esecutive.

Va ancora specificato che il sindaco nel conferimento delle deleghe ai Consiglieri comunali deve conservare intatti tutti i poteri di amministrazione attiva ed evitare che il consigliere delegato partecipi alle sedute della giunta o che abbia poteri decisionali di alcun tipo e, soprattutto, che abbia poteri ulteriori rispetto a quelli degli altri consiglieri su dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali.

Il consigliere comunale, infatti, svolge la sua attività istituzionale, in qualità di componente di un organo collegiale, il consiglio, che è destinatario dei compiti individuati e prescritti dalle leggi e dallo statuto.

Come noto il Consiglio Comunale svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando "alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori" (art. 42, comma 3, T.U.O.E.L.).

Ne deriva l'esigenza di evitare una incongrua commistione nell'ambito dell'attività di controllo, tra controllore e controllato.

Tale criterio generale può ritenersi derogabile solo in taluni casi previsti dalla legge, quali l'art. 54, comma 7, T.U.O.E.L. – per le funzioni svolte dal sindaco nella sua attività di Ufficiale di Governo – e l'art. 31 del citato testo unico, che consente al sindaco di trasferire proprie attribuzioni ad altro organo in caso di partecipazione alle assemblee consortili, composte "dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco o di un suo delegato".

E’ evidente, quindi, che lo Statuto Comunale, nel prevedere la possibilità di delega di funzioni al Consigliere comunale, potrà prevedere disposizioni compatibili con i suesposti principi recati dalla legge dello Stato, considerato che lo statuto comunale può integrare le norme di legge che stabiliscono il riparto di attribuzioni tra gli organi di governo dell'ente, ma non può derogarle.

In tal senso, posto che il divieto di delega riguarda soltanto le attribuzioni ex lege del sindaco, può, ad esempio, considerarsi compatibile con il T.U.O.E.L. la norma statutaria che consente al sindaco di attribuire "funzioni istruttorie" ai consiglieri, in quanto tali funzioni, per la loro natura, hanno rilievo meramente interno.

Una disposizione del genere non altererebbe la posizione politica del consigliere delegato, nell'ambito dell'assemblea consiliare, trattandosi di competenze – precise e limitate – non "di governo", ma meramente propositive e di consulenza, nel rispetto sia dei principi generali in materia di organizzazione degli enti locali, sia dei precetti statutari e senza compensi aggiuntivi.

Ciò posto, per tornare alla fattispecie che ci occupa, l’odierno art. 46 dello Statuto comunale al comma 6 consente al Sindaco di poter delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri, senza specificare quali funzioni siano delegabili proprio a questi ultimi:

“Il Sindaco…..6. Può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri”.

Pertanto, il Sindaco è vero che può conferire deleghe ai Consiglieri comunali per come previsto dalla norma statutaria che non specifica la tipologia di delega conferibile.

Nel silenzio e nella genericità della disposizione dello Statuto, assumono rilevanza i limiti imposti dai precetti di legge che, per l’appunto, non potendo essere ignorati dal Sindaco pro tempore, gli vietano di poter attribuire ai Consiglieri comunali deleghe per il compimento di atti di gestione e atti a rilevanza esterna, due tipologie di atti profondamente diverse tra di loro.

Invece, con la modifica del comma 6, vengono sostituite le parole “o Consiglieri” dalle parole: o, con esclusivo riferimento alle funzioni non gestionali, anche ai consiglieri…”.

Dal tenore letterale della proposta rispetto alla precedente configurazione (o, con esclusivo riferimento alle funzioni non gestionali, anche ai consiglieri…”), si evince oggettivamente che ad essere esclusi dagli atti delegabili siano soltanto quelli gestionali.

Si estende, così, la possibilità di delega a tutti gli altri atti compresi quelli aventi rilevanza esterna.

Ciò comporta un chiaro straripamento delle funzioni delegabili, includendo nel novero anche quegli atti che, invece, delegabili non possono essere.

In ragione delle considerazioni sopra svolte, la proposta di modificazione dell’art. 46, comma 6, dello Statuto comunale è da reputarsi contraria ai principi e ai precetti di cui al T.U.E.L e alla unanime giurisprudenza da anni formatasi sulla materia.

Seguiranno altre note critiche rispetto ad altri articoli di Statuto e Regolamento modificati dalla maggioranza che se per qualcuno possono essere considerate inesattezze, secondo la mia umile opinione fanno emergere chiare violazioni di prerogative di Consiglio comunale e del diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali.

Si attendono smentite nel merito.

Avv. Pasquale Saffioti

Archivio news

 

News dello studio

apr12

12/04/2024

TRIBUNALE DI PALMI: Pubblicazione in G. U. della Cessione del Credito - Necessaria Prova Titolarità del Credito

TRIBUNALE DI PALMI: Pubblicazione in G. U. della Cessione del Credito - Necessaria Prova Titolarità del Credito

“In materia di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù

mar25

25/03/2024

Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Catania - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta

Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Catania - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta

Massima: “…Il requisito della sussistenza del provvedimento riabilitativo non è necessario, essendo previsto esclusivamente per il caso contemplato al primo comma, ovvero se il soggetto

nov30

30/11/2023

Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Cosenza - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta

Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Cosenza - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta

Massima: “…Dal dato normativo sopra evidenziato, si ricava che il rinnovo della patente è possibile e previsto dalla disciplina, che la valutazione negativa del requisito morale

News Giuridiche

apr24

24/04/2024

Fascismo e patteggiamento: due sentenze delle Sezioni Unite

La Cassazione interviene su adunate, saluti

apr24

24/04/2024

Omesso versamento IVA e cause di non punibilità

<span>La speciale causa di non punibilità