
Balneari – Direttiva Bolkestein – Applicabilità Principio Affidamento
Nuovo intervento del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari, a dire il vero fortemente auspicato dopo le dirompenti statuizioni di cui alle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9 novembre 2021, nn. 17 e 18.
All’epoca il Consiglio di Stato affermava che le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.
Pertanto, in ossequio a siffatto argomentare, ancorché siano intervenuti atti di proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.
La recente sentenza, invece, interviene a sancire l’inapplicabilità della Direttiva Servizi 2006/123/CE (cd. Direttiva Bolkestein) ai rapporti concessori costituiti in data anteriore alla scadenza del termine di trasposizione (d.28 dicembre 2009) della stessa.
Nel suo corretto argomentare il Supremo Consesso ha chiarito che, secondo quanto dalla Corte di Giustizia, “..il diritto comunitario non impone ad un'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro di intervenire, su domanda di un singolo, in rapporti giuridici in essere, instaurati a tempo indeterminato o con durata pluriennale, qualora tali rapporti siano stati posti in essere prima della scadenza del termine di trasposizione della direttiva 92/50” (Corte di Giustizia, Sez. VI, 24.9.1998, Tögel, C-76/97; nello stesso senso v. Corte di Giustizia, 5.10.2000, Commissione / Francia, C-337/98).
Confermata, quindi, la tutela del principio dell’affidamento ingenerato nel privato che ha investito con previsione a lungo termine in un momento in cui era prevista la possibilità di rinnovo/proroga della concessione o in cui vigeva il diritto di insistenza, così come avevo già auspicato in precedenza.
Sul punto (https://www.studiolegalesaffioti.it/consiglio-di-stato--illegittimita-proroga-automatica-delle-concessioni-demaniali-per-finalita-turistico-ricreative/news/97/2021/11/10
Avv. Pasquale Saffioti
Nella foto lo Scoglio dell'Ulivo - Tonnara di Palmi (R.C.)
#studiolegaleavvpasqualesaffioti
#avvpasqualesaffioti
#PalmidAmare
#Palmiterramia
Archivio news