
Massima
“La deliberazione Consiliare con cui l’Amministrazione Comunale provvede ad approvare il piano finanziario e tariffario per la TARI è da ritenersi illegittima insieme al piano stesso ove quest'ultimo si riduca ad una mera elencazione di cifre.”.
Questa in sostanza la massima estratta da una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ha annullato la relativa deliberazione del Consiglio Comunale.
In altre parole, la deliberazione (e l’allegato piano finanziario) è stata ritenuta illegittima, in quanto il piano finanziario non può ridursi ad una elencazione di cifre e richiami normativi, ma deve comprendere ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 8 del D.P.R. n. 158/1999:
1. il programma degli interventi necessari;
2. il piano finanziario degli investimenti;
3. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
4. le risorse finanziarie necessarie;
5. relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
Inoltre, il successivo comma 3 prevede che il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
1. il modello gestionale ed organizzativo;
2. i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
3. la ricognizione degli impianti esistenti;
4. con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.
Pertanto, se il piano economico finanziario allegato alla deliberazione comunale non dà conto dei suddetti elementi, questa è da considerarsi illegittima perché priva di una adeguata motivazione.
Avv. Pasquale Saffioti
#studiolegaleavvpasqualesaffioti
#avvpasqualesaffioti
#PalmidAmare
#Palmiterramia
Archivio news