
Il caso affrontato dallo Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti
Un Amministratore di Condominio veniva informato da alcuni condomini del malfunzionamento del cancello automatico di ingresso.
Immediatamente l'Amministratore, stante il carattere d'urgenza dell'intervento da eseguire, individuava una Ditta specializzata per eseguire l'intervento di riparazione.
L'Impresa, giunta sul posto, tuttavia, veniva mandata via da un condomino che, di lì a poco, provvedeva anche ad inviare una missiva all'Amministratore di Condominio per motivare il suo gesto.
A quel punto, l'Amministratore reagiva al fatto ingiusto e inviava, dapprima, una risposta scritta al condomino ove definiva i modi usati da questi nel mandar via la Ditta come "sgarbati" e utilizzava anche l'avverbio "maleducatamente" (sempre riferendosi ai modi utilizzati nel mandar via la Ditta) e, poi, decideva di convocare apposita assemblea di condominio con all'ordine del giorno proprio la questione della riparazione del cancello.
Alla lettera di convocazione dell'assemblea di condominio l'Amministratore allegava lo scambio epistolare.
La condotta dell'Amministratore veniva contestata dal condomino che, ritenendo di essere stato leso nella reputazione, lo querelava.
Seguiva la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, avverso la quale si opponeva il condomino.
La decisione del G.I.P. sull'opposizione all'archiviazione.
Il Giudice per le Indagini Preliminari, all'esito dell'udienza camerale di discussione ha reputato che le espressioni utilizzate nella missiva dell'Amministratore di condominio, poi divulgate dallo stesso agli altri condomini nelle modalità di cui si è detto, siano intrinsecamente prive dei connotati di offensività dei beni giuridici tutelati dell'onore e della reputazione.
Se l'aver definito "sgarbati" i modi usati dal condomino per allontanare l'Impresa incaricata di provvedere alla riparazione del cancello carraio del condominio, non integra alcuna lesione della reputazione del querelante, ugualmente è da dirsi per l'avverbio "maleducatamente".
Posto che il riferimento dell'Amministratore era alle modalità usate dal condomino, senza alcuna evocazione di un tratto proprio della personalità del querelante.
Quindi, già sotto siffatto profilo, è risultata la insussistenza del fatto e, comunque, dell'elemento soggettivo.
Il G.I.P. ha ritenuto, altresì, che anche a voler ritenere le espressioni intrinsecamente offensive, il fatto sarebbe scriminato in ossequio all'art. 599 c.p.p., posto che l'Amministratore reagì al fatto ingiusto del condomino verso gli addetti dell'impresa.
Ed ancora.
Il fatto risulterebbe pure scriminato ai sensi dell'art. 51 c.p., sostanziandosi chiaramente la comunicazione da parte dell'Amministratore a tutti i condomini della lettera con cui s'era stigmatizzato un fatto ritenuto increscioso e ingiusto, appunto una "rimostranza rispetto ad una situazione ritenuta ingiustamente lesiva" maturata all'interno di un "contesto conflittuale"...in cui la missiva di quest'ultimo ha per obiettivo la descrizione della propria versione dei fatti intesa a sollecitare l'intervento delle autorità competenti", nella specie, l'assemblea dei condomini.
Un altro bel successo dello Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti.
Avv. Pasquale Saffioti
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